TITOLO II
RACCORDO TRA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE
E TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI
BILANCIO DELLA REGIONE
CAPO I
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE
E TERRITORIALE REGIONALE
ARTICOLO
4
(Obiettivi della programmazione economico sociale e
territoriale regionale)
1. La Regione esercita le proprie funzioni legislative ed
amministrative con il metodo della programmazione, nel
rispetto dei principi fissati dallo Statuto e dallarticolo 5 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
2. A tal fine la Regione, ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera
c), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, determina, con il
concorso degli enti locali e loro associazioni, gli obiettivi
generali e settoriali della programmazione economico sociale
e della programmazione territoriale regionale.
3. Sulla base degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione
ripartisce le risorse destinate al finanziamento degli interventi
necessari al perseguimento degli obiettivi stessi.
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